appalto opere 08-2015
procedura aperta

Accordo quadro. Intervento di recupero edilizio alloggi Marghera Porta Sud

commessa PA.00691 - codice intervento 13489

CUP F79G14000400000 - CIG 6324942341

importo 2.220.605,24 euro
data scadenza 1 settembre 2015 ore 12
data apertura 3 settembre 2015
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Si comunica che la prossima apertura in seduta pubblica si terrà martedì 13 ottobre 2015 dalle ore 9.

Pubblicate le risposte ai quesiti pervenuti alla stazione appaltante. 

 

Quesito n. 1 pervenuto alla stazione appaltante

  • Si chiede, per la partecipazione alla gara, se le categorie OS6 ed OS7, previste dal bando di gara, possono intendersi equipollenti alla categoria OG1, in ottemperanza alla determinazione dell’Avcp n. 8/2002, Consiglio di Stato, Sez. V nella sent. 4481 del 12/07/2010, orientamento seguito dall’Avcp (pareri n. 201 del 18/11/2010 e n. 149 del 14/09/2011)

Risposta al quesito n. 1

  • Il punto 11 del bando di gara prevede quale categoria scorporabile la OG1 in classifica III per l’importo di euro 711.851,16 in relazione alla quale non trova applicazione il principio di assorbenza con le categorie specializzate OS6 e OS7; né il bando prevede l'equipollenza tra le categorie. Dunque non è consentita la partecipazione alla gara a chi possiede le categorie OS6 e OS7 in luogo della categoria OG1.

 

Quesito n. 2 pervenuto alla stazione appaltante

  • Le categorie OS6 e OS7 possono essere eseguite dall’aggiudicatario non in possesso di dette categorie?

Risposta al quesito n. 2

  • Le categorie a qualificazione non obbligatoria OS6 e OS7 possono essere eseguite dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni. 

 

PRECISAZIONI DI ORDINE GENERALE

  • nella categoria prevalente OG 11 confluiscono le lavorazioni ricadenti nella categoria specialistica a qualificazione non obbligatoria OS7 con incidenza del 9,1% sul valore totale dell’appalto e di valore superiore ai 150.000,00 euro, ai sensi dell’art. 108, comma 3 e art. 109, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
  • nella medesima categoria prevalente OG11 confluiscono anche le lavorazioni riconducibili alla categoria a qualificazione non obbligatoria OS6 (con incidenza del 19% sul valore totale dell’appalto). In questo caso non trova applicazione l’art. 37, comma 11 del D.lgs. 163/06, che obbliga la costituzione di ATI verticale con impresa qualificata nella categoria speciale, poiché trattasi di categoria a qualificazione non obbligatoria non elencata nell’art. 107, comma 2, del Regolamento n. 207/2010;
  • le categorie a qualificazione non obbligatoria OS 6 e OS 7, possono essere eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo di qualificazione e sono sempre subappaltabili e scorporabili pur se di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto. Qualora il concorrente decidesse di subappaltarle è possibile farlo a soggetti in possesso della corrispondente qualificazione, attraverso specifica dichiarazione di volontà di subappalto in sede di gara;
  • come chiarito dalla Determina AVCP n. 25/2001, la qualificazione può essere nella categoria prevalente per l’importo complessivo dell’intervento con dichiarazione di subappalto nelle categorie scorporabili (nel caso di specie OG 1, OS 6 e OS 7);
  • qualora il concorrente non ritenesse di subappaltare le categorie OS 6 e OS 7, eseguirà in proprio le lavorazioni ad esse riconducibili.

  

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