comunicare il subcontratto sensibile
Sono considerate “sensibili” le seguenti attività:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2 quarto periodo, del Dlgs 50/2016);
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.
Non possono essere oggetto di subaffidamenti i contratti aventi ad oggetto le prestazioni cosiddette sensibili sopra elencate, a favore di una società o impresa individuale che abbia partecipato come concorrente, singolarmente o in associazione temporanea con altre imprese, alla medesima procedura di affidamento relativa all’appalto principale, anche in applicazione del Protocollo di legalità siglato il 7 settembre 2015 da Prefetture della Regione Veneto, UPI Veneto, Anci Veneto e Regione Veneto pubblicato nel sito internet della Prefettura di Venezia www.prefettura.it/venezia al quale Insula ha aderito.